Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale.
Convenzione).

      1. E' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un apposito fondo speciale destinato all'istituzione del programma e alla realizzazione delle sue finalità.
      2. Il fondo speciale è costituito dalle risorse ricavate annualmente da una apposita convenzione stipulata, secondo lo schema riportato nell'allegato A annesso alla presente legge, tra lo Stato e gli operatori di telefonia fissa e mobile riconosciuti titolari di licenza ed operanti ai sensi della legislazione vigente.
      3. La convenzione ha valore vincolante per ogni soggetto indicato dal comma 2, pena la perdita di ogni concessione e licenza pubbliche.

 

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